L' art.270 del Codice di Procedura Penale prevede che«i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,salvo che risultino indispensabili per laccertamento di delitti per i quali è obbligatorio larresto in flagranza».Le intercettazioni non possono costituire mezzo unico di prova al di fuori del procedimento per il quale sono state disposte (in questo caso quello penale). Calciopoli si è basato sulle intercettazioni.
Le sentenze “Calciopoli” sanciscono che non ci sono partite alterate. Che il campionato sotto inchiesta, 2004-2005, è da considerarsi regolare. Ma che la dirigenza juventina ha conseguito effettivi vantaggi di classifica per la Juventus FC anche senza alterazione delle singole partite. In pratica, la Juventus e’ stata condannata per omicidio, senza che nessuno sia morto, senza prove, né complici, né arma del delitto. Solo per la presenza di un ipotetico movente.



Onore alla Triade.





 |